La Corte di Cassazione ha recentemente confermato che anche un’attività non continuativa, ma svolta con stabilità, regolarità e professionalità nel tempo, può essere considerata imprenditoriale e quindi soggetta a tassazione. Questo principio è stato ribadito nell’ordinanza n. 1603 del 16 gennaio 2024. 🏛️
La Corte ha infatti riaffermato una posizione già espressa nella sentenza n. 6874/2023, che stabilisce una distinzione chiara tra la definizione di “imprenditore commerciale” secondo la normativa civilistica e fiscale e individua tre categorie soggettive nel settore artistico: il mercante d’arte, lo speculatore occasionale e il mero collezionista, con le relative implicazioni fiscali. 🎨
In particolare:
- Il mercante d’arte, che opera professionalmente e abitualmente nella compravendita di opere d’arte col fine ultimo di trarre un profitto, è tassato ai fini delle imposte dirette, dell’IVA e, se applicabile, dell’IRAP 💼💰
- Lo speculatore occasionale, coinvolto in operazioni sporadiche di compravendita di opere d’arte per conseguire un utile, è soggetto a tassazione come reddito diverso secondo il TUIR 💼💸
- Il mero collezionista, che acquista opere d’arte per scopi personali e culturali senza intento speculativo, non è soggetto a tassazione 📚🖼️
La sentenza sottolinea l’importanza dell’abitualità delle operazioni nel determinare il trattamento fiscale applicabile, facendo riferimento a parametri quali il numero di transazioni, gli importi delle operazioni, il numero di soggetti coinvolti e la varietà dei beni ceduti. Tali elementi sono considerati indicativi della sistematicità e della professionalità dell’attività d’impresa nel settore delle opere d’arte, a prescindere dal fatto che il profitto ottenuto venga reinvestito in beni o accumulato in forma monetaria. 💼💡