Concordato preventivo: basta il sì di una sola classe di creditori per l’omologa

Una recente pronuncia della Cassazione (sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026), chiarisce un punto cruciale nella disciplina del concordato in continuità.

Non è sempre necessaria la maggioranza delle classi di creditori: l’omologazione può essere concessa anche con il voto favorevole di una sola classe, purché si tratti di creditori “interessati”.

In concreto, è sufficiente che:

  • la classe favorevole riceva un soddisfacimento almeno parziale
  • il trattamento rispetti l’ordine delle cause di prelazione

Questa interpretazione deriva dall’art. 112 del Codice della crisi e conferma che l’espressione “in mancanza” va riferita all’assenza della maggioranza delle classi, aprendo quindi alla cosiddetta ristrutturazione trasversale.

Impatti pratici:

  • Maggiore flessibilità nella gestione delle crisi d’impresa
  • Più possibilità di successo per piani di risanamento
  • Ruolo strategico della cosiddetta “golden class”

Per imprese e professionisti, si tratta di un orientamento che può fare la differenza nella costruzione di soluzioni efficaci.