Una recente pronuncia della Cassazione (sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026), chiarisce un punto cruciale nella disciplina del concordato in continuità.
Non è sempre necessaria la maggioranza delle classi di creditori: l’omologazione può essere concessa anche con il voto favorevole di una sola classe, purché si tratti di creditori “interessati”.
In concreto, è sufficiente che:
- la classe favorevole riceva un soddisfacimento almeno parziale
- il trattamento rispetti l’ordine delle cause di prelazione
Questa interpretazione deriva dall’art. 112 del Codice della crisi e conferma che l’espressione “in mancanza” va riferita all’assenza della maggioranza delle classi, aprendo quindi alla cosiddetta ristrutturazione trasversale.
Impatti pratici:
- Maggiore flessibilità nella gestione delle crisi d’impresa
- Più possibilità di successo per piani di risanamento
- Ruolo strategico della cosiddetta “golden class”
Per imprese e professionisti, si tratta di un orientamento che può fare la differenza nella costruzione di soluzioni efficaci.