L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 40/2026, chiarisce un principio fondamentale: il credito d’imposta 4.0 matura con l’investimento agevolato, ma non può essere utilizzato in compensazione se non vengono inviate le comunicazioni obbligatorie introdotte dall’art. 6 del Dl 39/2024.
Le comunicazioni, preventiva e di completamento, sono infatti un adempimento amministrativo indispensabile per poter fruire del credito in compensazione, pur non incidendo sulla sua maturazione.
Nel caso esaminato, una società aveva omesso la comunicazione preventiva e inviato in modo errato quella di completamento, pur avendo già compensato due quote del credito d’imposta 4.0.
L’Agenzia distingue tra:
- Quota compensata a gennaio 2025: La violazione è ancora rimovibile: la società può regolarizzare inviando correttamente la comunicazione preventiva e quella di completamento (nell’ordine corretto) e versando una sanzione fissa di 250 euro.
- Quota compensata a dicembre 2024: La violazione non è più rimovibile: si configura un’ipotesi di indebita compensazione di credito non spettante, con applicazione di una sanzione pari al 25% dell’importo compensato, oltre a interessi.
Per evitare l’atto di recupero, è possibile procedere al riversamento spontaneo tramite F24 con sanzioni ridotte da ravvedimento.
Il caso conferma quanto sia cruciale rispettare tempistiche e modalità delle comunicazioni: il credito esiste, ma senza i corretti adempimenti formali la compensazione è preclusa.