Con la Risposta n. 172/2025, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza su un tema complesso e spesso frainteso: le società sottoposte a sequestro penale possono usare i propri crediti tributari per compensare debiti fiscali superiori a 100.000 euro?
Il dubbio nasce dal fatto che, in caso di sequestro preventivo, la normativa antimafia sospende le procedure esecutive sui debiti fiscali iscritti a ruolo. L’amministratore giudiziario della società istante sosteneva che questi debiti, essendo sospesi e momentaneamente “inesigibili”, non dovessero contare nel limite che blocca la compensazione.
L’Agenzia, però, ha risposto in modo netto: il sequestro penale blocca solo l’esecuzione forzata, non cancella né sospende la natura dei debiti iscritti a ruolo.
- Il “ruolo” attesta che il debito è certo, liquido ed esigibile dal punto di vista sostanziale.
- Il limite di 100.000 euro si calcola sul totale dei carichi affidati all’agente della riscossione, anche se al momento non sono eseguibili.
- La sospensione automatica prevista dal Codice Antimafia non è riconosciuta, ai fini fiscali, come causa che consente di superare il blocco compensazioni.
In parole semplici: anche una società sequestrata, se ha debiti iscritti a ruolo oltre la soglia di 100.000 euro, non può usare i propri crediti fiscali in compensazione orizzontale (F24).
La gestione delle compensazioni fiscali richiede attenzione e conoscenza delle regole aggiornate, specie dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e dalle recenti circolari dell’Agenzia.
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