Con la risposta n. 431/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori dettagli sulla trasformazione agevolata in società semplice, come stabilita dall’articolo 1, commi 101-106, della legge n. 197 del 22 dicembre 2022, e sulla rettifica dell’IVA relativa ai beni estromessi.
Per quanto riguarda la trasformazione agevolata in società semplice, si prevede la possibilità per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti nei pubblici registri, non utilizzati come strumentali, di trasformarsi in società semplici e di consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di tali beni.
Se quindi la trasformazione avviene entro il prossimo 30 settembre, non sussiste alcun obbligo di rettifica in capo alla Società essendo ormai trascorso il periodo di tutela fiscale dei beni oggetto di estromissione, mentre l’estromissione darà luogo a un’operazione esente da IVA, salvo diversa opzione per il regime di imponibilità.