Visto di conformità omesso senza una comunicazione preventiva del professionista

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze durante le interrogazioni a risposta immediata che si sono tenute lo scorso 25 luglio ha chiarito che, senza una comunicazione preventiva da parte del professionista, il visto di conformità risulta omesso e non è possibile beneficiare, ad esempio, delle detrazioni a cui si ha diritto pur avendone tutti i requisiti.

Il visto di conformità è lo strumento che certifica la regolarità dei dati delle dichiarazioni fiscali predisposte da un professionista abilitato e che deve essere apposto, per esempio, per utilizzare le detrazioni previste dai bonus edilizi o per chiedere la compensazione delle imposte dirette o IVA a credito. Senza la suddetta comunicazione, e conseguente autorizzazione ricevuta dall’Agenzia, il professionista non può apporre visti e, in caso contrario, la dichiarazione vistata sarebbe oggetto di una violazione di tipo sostanziale, non formale, rendendo sanzionabile la detrazione o la compensazione operata dal contribuente.