Il D.Lgs. 148/2026 (Decreto Correttivo Omnibus) introduce numerose modifiche alla disciplina fiscale, intervenendo, tra gli altri, su reddito d’impresa, IVA, controlli, adempimento collaborativo e concordato preventivo biennale.
Le disposizioni prevedono decorrenze differenti, in alcuni casi anche retroattive, che richiedono quindi una valutazione puntuale dei relativi effetti.
Il Decreto è entrato in vigore il 12 agosto, dunque abbiamo riassunto le principali novità per chi ha comprensibilmente preferito altre letture sotto l’ombrellone.
Nuove regole per la determinazione del reddito
Il Decreto interviene sulla determinazione del reddito d’impresa, con particolare riferimento ai soggetti IAS/IFRS.
Tra le principali novità:
- Nuove regole per la valutazione fiscale dei titoli;
- Deducibilità dei piani di pagamento basati su azioni al momento della consegna degli strumenti;
- Ammortamento fiscale di marchi e avviamento nel limite di 1/18 annuo;
- Riallineamento straordinario delle divergenze tra valori contabili e fiscali maturate prima del 2024.
Più attenzione al riporto delle perdite
Ai fini delle limitazioni al riporto delle perdite fiscali, il cambio di controllo può verificarsi anche quando viene ceduta la partecipazione della società che controlla indirettamente l’impresa che ha maturato le perdite.
Cambiano inoltre le regole fiscali applicabili ai conferimenti di partecipazioni minusvalenti e viene ampliata la possibilità di riportare perdite fiscali estere definitive in alcune fusioni transfrontaliere.
Più tempo per detrarre l’IVA
Viene ampliato il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.
La detrazione potrà essere esercitata entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto. Si allungano parallelamente anche i termini per la registrazione delle fatture d’acquisto.
Si rafforza la Cooperative Compliance
Le imprese aderenti al regime potranno comunicare spontaneamente anche rischi fiscali relativi a condotte precedenti all’ingresso, purché la comunicazione avvenga prima dell’avvio di controlli o indagini.
Le somme eventualmente dovute potranno essere versate in un massimo di 20 rate trimestrali.
Slitta inoltre al 31 dicembre 2026 il termine per la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.
Nuovi limiti e criteri per i controlli fiscali
- Termini di accertamento: eliminata la riduzione di un anno per i contribuenti “virtuosi”
- Componenti pluriennali: nuova decorrenza dei termini per ammortamenti e altre deduzioni pluriennali
- Utili extracontabili: limitata la presunzione di distribuzione nelle società a ristretta base partecipativa
- Antieconomicità: non basta più, da sola, a fondare l’accertamento
Nuove regole Concordato Preventivo Biennale
- Possibilità di correggere errori o omissioni con dichiarazione integrativa, rideterminando il reddito concordato
- Semplificazione delle cause di decadenza
- Conferma dei benefici premiali per chi rinnova il CPB 2026-2027
- Nuovo ravvedimento speciale per le annualità 2020-2023, con imposta sostitutiva parametrata al punteggio ISA
| Punteggio ISA | Incremento base imponibile |
| 10 | 5% |
| 8 < 10 | 10% |
| 6 < 8 | 20% |
| 4 < 6 | 30% |
| 3 < 4 | 40% |
| < 3 | 50% |
Tolleranza del 5% sui corrispettivi elettronici
Quando la differenza tra pagamenti elettronici registrati ai fini dei corrispettivi e pagamenti elettronici effettivamente accettati è inferiore al 5%, non scatteranno sanzioni.