Con la Risposta n. 165 del 31 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul trattamento fiscale dei redditi derivanti da un trust trasparente estero con beneficiario fiscalmente residente in Italia.
Il caso esaminato riguarda una contribuente residente in Italia, divenuta beneficiaria di un trust costituito negli Stati Uniti.
L’Agenzia ricorda innanzitutto che, nel caso di un trust trasparente, i redditi sono imputati direttamente ai beneficiari individuati, in proporzione alla quota stabilita nell’atto istitutivo o, in assenza di indicazioni, in parti uguali.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda però la determinazione del reddito da imputare al beneficiario italiano: nel caso di un trust trasparente non residente, occorre fare riferimento alle regole fiscali dello Stato in cui il trust è residente o stabilito.
Il chiarimento assume particolare importanza nelle strutture patrimoniali internazionali, nelle quali è quindi necessario valutare non soltanto la disciplina fiscale italiana, ma anche quella della giurisdizione estera in cui il trust è istituito.
Restano inoltre da considerare gli eventuali obblighi di monitoraggio fiscale in capo al beneficiario residente e, quando ne ricorrono i presupposti, quelli relativi a IVIE e IVAFE.