Con l’ordinanza n. 22664 del 12 agosto 2024, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante chiarificazione sulla detraibilità dell’IVA per l’acquisto di beni strumentali durante la fase di start-up di un’impresa.
📌 La questione: Una società aveva acquistato un immobile destinato a un’attività di confezionamento di abbigliamento, ma aveva locato l’immobile a terzi prima di avviare ufficialmente l’attività. L’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto un credito IVA di circa 62.000 euro, sostenendo che il bene non fosse stato utilizzato per l’attività dichiarata e che non rispettasse i requisiti di inerenza e strumentalità necessari per la detraibilità.
⚖️ La decisione della Cassazione: La Corte di Cassazione ha stabilito che l’IVA è detraibile anche per beni strumentali acquistati durante la fase preparatoria di un’attività imprenditoriale, a condizione che tali beni siano destinati all’attività imprenditoriale complessiva. Non è necessario che l’attività sia già operativa al momento dell’acquisto; ciò che conta è che il bene sia funzionale all’organizzazione e alle future attività dell’impresa.
🔑 In sintesi:
L’IVA sugli acquisti di beni strumentali durante la fase di start-up è detraibile, purché tali beni siano effettivamente destinati all’attività imprenditoriale, anche se l’operatività dell’impresa avviene successivamente.
Gli acquisti chiaramente estranei all’attività, invece, non possono beneficiare della detrazione IVA.