L’Agenzia delle Entrate nella circolare 30/E del 27 ottobre scorso, ha chiarito il trattamento fiscale delle cripto-attività e chi sono gli intermediari abilitati che possono ricevere un incarico dai possessori di asset digitali.
Relativamente alla tassazione, viene precisato che è prevista una tassazione secondo il principio di cassa, con l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento a cura del sostituto d’imposta.
I sostituti d’imposta sono tenuti a:
- provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva del 26 per cento dovuta dal contribuente, entro il sedici del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, trattenendone l’importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente;
- comunicare annualmente per masse (senza indicazione nominativa dei percipienti) all’amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione degli intermediari e dei sostituti d’imposta (Modello 770) l’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell’anno solare precedente.
Per quanto attiene invece all’individuazione degli intermediari abilitati, questi possono essere esclusivamente:
- banche
- società di intermediazione mobiliare
- società fiduciarie
I possessori di asset digitali dovranno quindi sottoscrivere, con un intermediario abilitato, un contratto per la custodia delle chiavi crittografiche o un conto dove verranno addebitati/accreditati i flussi delle criptomonete.
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