Il regime del Gruppo IVA, previsto dalla normativa italiana e conforme alla direttiva UE 112/2006, consente a soggetti giuridicamente indipendenti ma vincolati da relazioni economiche, finanziarie e organizzative, di essere considerati un unico soggetto passivo ai fini IVA. Questo strumento è particolarmente utile per settori come quello bancario e assicurativo, dove prevalgono operazioni esenti che limitano la detraibilità dell’imposta.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 228 del 26 novembre 2024, ha stabilito che un gruppo IVA può essere formato solo se esistono congiuntamente vincoli finanziari, economici e organizzativi tra i soggetti coinvolti.
L’insussistenza del vincolo organizzativo, stabilita espressamente nell’accordo esistente tra la capogruppo e alcune delle società controllate, con la previsione che esse “agiranno in piena autonomia giuridica e gestionale”, porta inevitabilmente alla non inclusione, nel perimetro del nuovo gruppo Iva, di tali società.