Con la risoluzione n. 47/E del 19 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento per quanto riguarda il trattamento fiscale nelle operazioni di liquidazione ordinaria rispetto alle operazioni straordinarie (come fusioni o incorporazioni).
📌 Operazioni straordinarie: In caso di fusione o incorporazione, la società che risulta dalla fusione, o quella incorporante, subentra nei diritti e obblighi fiscali della società partecipante alla fusione, secondo l’art. 2504-bis del Codice Civile. Questo include anche la possibilità di emettere note di variazione in diminuzione dell’IVA sulle operazioni effettuate dalla società incorporata, garantendo continuità nei rapporti giuridici e fiscali.
📌 Liquidazione ordinaria: Diversamente, in caso di liquidazione ordinaria, non si applicano i principi successori delle operazioni straordinarie. L’estinzione della società, infatti, non prevede la continuità dell’attività imprenditoriale né il subentro dei soci negli obblighi e nei diritti fiscali. Questo significa che, se la società si estingue prima di aver esercitato la facoltà di emissione delle note di variazione in diminuzione, il diritto di credito verso l’Erario alla restituzione della maggiore IVA a debito non può essere trasferito per successione ai soci.
⚠️ Questo chiarimento sottolinea l’importanza di agire tempestivamente per le aziende in liquidazione che desiderano recuperare crediti fiscali come l’IVA non incassata. Inoltre, è bene ricordare che, anche dopo l’estinzione della società, i soci potrebbero essere chiamati a rispondere dei debiti insoddisfatti, secondo quanto previsto dall’art. 2495 del Codice Civile, per un periodo fino a cinque anni dalla cancellazione della società dal Registro delle imprese.