Con l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) sono state introdotte importanti novità riguardanti la rivalutazione delle partecipazioni societarie e dei terreni.
La nuova Legge di Bilancio, infatti, stabilisce in modo permanente la facoltà di rideterminare il costo delle partecipazioni e dei terreni, eliminando la necessità di attendere ogni anno la consueta proroga delle disposizioni previste nella Legge 448/2001.
Cos’è la rideterminazione del costo delle partecipazioni e dei terreni
L’origine dell’agevolazione in commento risale alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quale prevede agli artt. 5 – 7 la facoltà, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze ex art. 67 TUIR, di rideterminare il valore delle partecipazioni societarie, qualificate e non, e dei terreni, edificabili e non, posseduti all’inizio del periodo, sostituendo il costo fiscalmente riconosciuto con quello risultante da una perizia giurata. Tale agevolazione ha, fino ad oggi, avuto valenza annuale e veniva costantemente prorogata.
Il perfezionamento della rivalutazione di tali beni avviene, quindi, con il versamento di un’imposta sostitutiva alle imposte sui redditi, determinata sulla base di un’aliquota annualmente rivista (originariamente pari al 4% e incrementata negli ultimi anni fino al 16%) applicata al valore risultante dalla perizia.
La L. 197/2022 ha poi esteso l’agevolazione anche ai titoli negoziati in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione basando l’affrancamento, non sul valore di una perizia, bensì sul valore normale ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR.
La disposizione permette, a fronte del pagamento dell’imposta sostitutiva, di ridurre o di azzerare la plusvalenza da assoggettare all’ordinaria imposizione.
Tuttavia, il comma 6 dell’articolo 5 dispone che l’eventuale minusvalenza realizzata assumendo il valore rideterminato non possa essere né utilizzata in compensazione né riportabile nei periodi di imposta successivi. In altri termini, qualora il prezzo di cessione del bene risulti inferiore rispetto al valore rivalutato, la minusvalenza è priva di rilevanza fiscale.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025
Come già anticipato, la principale novità introdotta con la Legge di Bilancio 2025 è l’introduzione a regime dell’agevolazione prevista dagli artt. 5-7 della Legge 448/2001.
L’intendo è, quindi, di eliminate tutte le incertezze legate alle proroghe annuali, favorendo così:
- la stabilizzazione fiscale – i contribuenti possono beneficiare di una maggiore certezza fiscale, agevolando una più chiara ed efficace pianificazione fiscale.
- l’incentivazione degli investimenti – la stabilizzazione dell’agevolazione e la conseguente maggiore certezza fiscale vuole essere di stimolo per gli investimenti.
L’altra grande novità è l’aliquota dell’imposta sostitutiva che è stabilita al 18%, sebbene si auspicasse nella conferma del 16%.
Beni rivalutabili e i soggetti interessati
Nessuna modifica significativa sotto il profilo soggettivo e oggettivo.
In particolare, l’agevolazione è rivolta a:
- persone fisiche non esercenti attività di impresa,
- società semplici e soggetti a queste equiparate ex art. 5 del TUIR,
- enti non commerciali, purché l’operazione non venga effettuata nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa,
restando, invece, esclusi i soggetti titolari di reddito d’impresa così come le società ed enti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, che vogliano rideterminare il valore delle partecipazioni qualificate detenute in società italiane (trovando applicazione il regime PEX).
Laddove la partecipazione fosse intestata ad una società fiduciaria, la rideterminazione è ammessa a condizione che il fiduciante sia tra quelli indicati.
Per quanto riguarda, invece, i beni agevolabili, la norma prevede la facoltà di rideterminare il valore dei seguenti beni posseduti a titolo di proprietà (nuda o piena) o usufrutto alla data del 1° gennaio di ciascun anno:
- titoli azionari di società quotate e non,
- quote di partecipazioni societarie in s.r.l. o società di persone, incluse le società semplici,
- titoli o diritti assimilabili (diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili),
- terreni edificabili o con destinazione agricola.
La rideterminazione del valore
Stando alla nuova formulazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, l’agevolazione in esame considera il valore normale come base da assumere a riferimento per la determinazione della minusvalenza o plusvalenza, e cioè il valore risultante:
- da una perizia giurata redatta da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori, per le partecipazioni, titoli e diritti non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali;
- dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente (art. 9, comma 4, lettera a, Tuir), per le partecipazioni, titoli e diritti negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali;
- da una perizia giurata redatta da un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agro tecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, con riferimenti ai terreni edificabili o con destinazione agricola.
Il termine per la redazione e il giuramento della perizia è fissato al 30 novembre di ciascun anno.
Rimane, inoltre, la possibilità di predisporre la perizia per conto sia della società nel quale è posseduta la partecipazione che del possessore.
Nel primo caso, il relativo costo sostenuto è ammesso in deduzione dal reddito d’impresa e, nell’altro, il costo della perizia aumenta il valore delle partecipazioni.
L’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva è pari al 18% del valore normale (valore risultante dalla perizia o del valore ex art. 9, comma 4, lettera a) del TUIR), da versarsi entro il 30 novembre di ogni anno.
È lasciata comunque la facoltà di rateizzare il versamento in un massimo di tre rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi in misura del 3% annuo.
Si ricorda inoltre che nel caso in cui il cedente si fosse già avvalso per i medesimi beni di precedenti e analoghe disposizioni agevolative, può scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella (sicuramente minore) già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni o, in alternativa, richiederne il rimborso (cfr. circolare 16/E/2023).